TASI – Prossimi alla scadenza per il versamento della rata di acconto

13 ottobre 2014 L’indigesta tassa sulla casa, che a dispetto del nome "IUC-Imposta Unica Comunale" è composta di ben tre balzelli (IMU, TARI, TASI), si avvicina ad una nuova tappa per svuotare le tasche degli italiani. Il 16 ottobre è il termine per il versamento della rata di acconto 2014 con la novità importante che molti non hanno ancora capito: dovranno versare una quota anche gli inquilini (20 % secondo quanto deliberato da Roma Capitale). I continui cambiamenti, introdotti ogni anno dal Governo, creano sconcerto e dubbi anche agli esperti della materia ed è per questo che riproduciamo le istruzioni riportate sul sito ufficiale di Roma Capitale
E' disponibile il programma di calcolo della Tasi per l'anno 2014. Il Dipartimento Risorse Economiche ha predisposto una circolare informativa sul tributo.
Di seguito le informazioni utili sulla TASI:
Con le Deliberazioni n. 47, 35 e 38, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento IUC e le aliquote IMU e TASI per il 2014.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare; quindi entro il 16 ottobre saranno tenuti al pagamento pro quota (20 % secondo quanto deliberato da Roma Capitale) anche gli inquilini, comodatari e chiunque detenga a qualsiasi titolo un immobile soggetto alla TASI.
Le aliquote da applicare sono:
• 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9.
La stessa aliquota si applica anche per le seguenti fattispecie:
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo)
Alle unità immobiliari sopra indicate si applicano le seguenti detrazioni dell’imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Attenzione: per il calcolo della detrazione spettante vanno sommate la rendite catastali dell’abitazione con quelle delle eventuali pertinenze.
- 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fino a 450,00 Euro;
- 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
- 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio,
fra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.
• 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9;
• 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 0,8 per mille per tutti gli altri immobili.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, il valore del 20% del tributo TASI è dovuto dall’occupante.
COMODATO D’USO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO
L’equiparazione all’abitazione principale sia per l’IMU che per la TASI dell’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, opera a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. L’equiparazione opera limitatamente ad una sola unità immobiliare.
In questo caso, il soggetto passivo deve presentare l’apposita dichiarazione, unica per IMU e TASI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota.
Alla dichiarazione vanno allegati copia del contratto di comodato registrato e l’attestazione ISEE.
Modalità di pagamento e codici tributo
-3958 per le abitazioni principali e relative pertinenze
- 3960 per le aree fabbricabili
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3961 per altri fabbricati (comprese le seconde case)
Il codice Comune per Roma è H501
Per gli inquilini ATER che vogliono conoscere le aliquote da applicare e calcolare l'importo dell'imposta dovuta, si invita a consultare il sito di ATER Roma. Mentre per chi ha un appartamento in affitto della Romeo Gestioni può telefonare al numero 06 32876219 dove saranno date tutte le informazioni necessarie o, in alternativa, andare negli Uffici di Zona che sono preposti per le informazioni, per il IV Municipio Via Giovanni Palombini, 15 dalle 9.00 alle 13.00.

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