Anche il IV Municipio nella “nuova ordinanza antialcol”

11 agosto 2015 - È entrata in vigore L'Ordinanza del Sindaco n. 159 del 7 agosto 2015, con la quale le limitazioni alla vendita e al consumo di alcol vengono estese nei Municipi III, IV e XV, interessati alle problematiche legate alla movida. In queste zone, raggiunte dal nuovo provvedimento del Campidoglio, entreranno in vigore tutti i divieti previsti nell’Ordinanza del Sindaco n. 127 del 12 giugno 2015 sul consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche .
Ecco l’elenco delle vie e le piazze interessate dalla nuova ordinanza: Municipio Roma III (ex IV): Viale Gottardo e Viale Tirreno; Via Nomentana (tratto compreso tra Ponte Nomentano e Via Montasio), Via Cimone, Ponte Tazio; Via Maiella, Piazza Menenio Agrippa. Municipio Roma IV (ex V): tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Via di Portonaccio, Via Giuseppe Arimondi, Via Baldissera, Piazza di Santa Maria Consolatrice, via Casal Bertone; via di Portonaccio dal confine con il Municipio V(ex VI) - cavalcavia ferroviario - sino all'intersezione con Via di Casal Bertone. Municipio Roma XV (ex XX): Piazza Saxa Rubra (Prima Porta), Via della Stazione di Prima Porta, Via Villa di Livia, Via della Giustiniana dal civ. 1 al civ. 16 e Vicolo di Prima Porta; via Cassia, nel tratto che va da Piazzale Ponte Milvio al civico 22; Viale Tor di Quinto per l'intera estensione; Largo Maresciallo Diaz, Ponte Milvio (area pedonale), tratto stradale di Via Cassia tra Ponte Milvio e via Bolsena, Via Riano.
La nuova ordinanza, come la precedente, sarà valida nelle nuove zone individuate fino al 31 ottobre 2015 per tutti i giorni della settimana, con divieto, dalle ore 24 alle ore 7, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al transito pubblico. Dalle ore 22 alle ore 7 è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori in vetro nelle strade pubbliche o aperte al transito pubblico.
Sempre dalle ore 22 alle ore 7 è fatto divieto anche di vendere bevande alcoliche e superalcoliche per asporto, sia attraverso distributori automatici che in tutte le attività di vendita di alimenti e bevande. Dalle ore 2 alle ore 7 non sarà più possibile somministrare bevande alcoliche e superalcoliche. Al mancato rispetto dell'ordinanza sono previste sanzioni di 280 euro per gli esercenti e 150 euro per i consumatori. La Polizia Locale di Roma Capitale e l'Ama hanno il compito di far rispettare il provvedimento e garantire il pieno decoro delle zone maggiormente interessate dalla movida.

Antonio Barcella
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