Riforma del Condominio – Cosa cambia dal 18 giugno e quali sono i nuovi adempimenti

13 giugno 2013Il prossimo 18 giugno entrerà in vigore la riforma del condominio varata con un disegno di legge del 20 dicembre 2012. La novità è di ampia portata perché prevede sostanziali modifiche e semplificazioni alla gestione quotidiana delle persone che convivono nei palazzi. Le nuove norme riguarderanno la figura degli amministratori, le assemblee, i lavori condominiali, il riscaldamento, la morosità e tante altre questioni che portano spesso gli inquilini a ricorrere alla legge. Ecco alcune delle modifiche principali:
Assemblea - L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. La delega deve essere scritta e se i condomini sono più di venti il delegato può rappresentare al massimo un quinto del valore proporzionale. Le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo da chiunque ha un interesse da dimostrare. Le delibere annullabili (contrarie alla legge o al regolamento di condominio) possono essere impugnate dai condòmini dissenzienti o dagli astenuti (articolo 1137), entro 30 giorni dalla data di deliberazione, e dagli assenti entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale.
Amministratore - Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. L’accettazione dell’incarico di amministratore deve avvenire per iscritto con un documento in cui si specifica l’onorario. Per l’amministratore esiste l’obbligo di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Con la riforma una società può svolgere l'incarico di amministratore di condominio. Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità.
Animali - I regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali domestici.
Conto Corrente - L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Impianto centralizzati - Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. L’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni è approvata con la maggioranza degli intervenuti e 1/2 del valore. Riconosciuto il diritto del singolo condòmino alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.
Morosità - chi non paga le spese condominiali sarà portato in giudizio entro sei mesi dall'amministratore. in caso di morosità, l'amministratore è tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino (ad esempio, l'impresa che fornisce il combustibile per il riscaldamento). In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Parti comuni - si potrà modificare l’uso delle parti comuni con i quattro quinti dei partecipanti e del valore.
Comunicazione lavori - Le opere eseguite dal singolo all'interno della propria unità immobiliare o su parti comuni che gli siano state attribuite in uso esclusivo, diversamente da quanto fin ora previsto, devono sempre essere comunicate preventivamente all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

Antonio Barcella
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