TASI, TARI, IMU, IUC – proviamo a mettere ordine al caos delle tasse sulla casa

4 giugno 2014 – Nei prossimi anni dovremo fare i conti con la “semplificazione” delle tasse sulla casa imparando a conoscere vecchi e nuovi acronimi: IMU, TASI, TARI e IUC. Il governo Letta che intendeva fare ordine su questo tema introducendo la cosiddetta "service tax" e accorpando tutte le tasse legate alla casa è riuscito, a nostro parere, solo a creare caos e a disorientare l’utenza.
La IUC è l'Imposta Unica Comunale che accorpa tutte le tasse relative agli immobili commerciali ed abitativi ed è composta da tre tasse: l'IMU (Imposta Municipale Unica) che è una patrimoniale sugli immobili di ogni genere, la TASI che è l'evoluzione della vecchia TARSU (legata al servizio della nettezza urbana) ed infine la TARI che è una tassa legata ai servizi offerti dal comune.
IMU - Il 16 giugno prossimo scadrà il termine per il pagamento dell’acconto IMU. L’importo da versare deve essere pari al 50% dell’IMU calcolata sulla base delle aliquote stabilite dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 36 del 2 agosto 2012 per gli immobili ancora soggetti all’IMU. Si conferma che non versano le abitazioni principali (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9).
Si riassumono di seguito le aliquote Imu per il Comune di Roma:
- 5 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con detrazione dell’imposta dovuta pari a euro 200,00. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 7,6 per mille per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8 (per le sole autorimesse pubbliche che versano esclusivamente alla Stato con il codice 3925), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;
- 7,6 per mille per i teatri e le sale cinematografiche;
- 7,6 per mille per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 6,8 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ( ora ATER ). A dette unità immobiliari si applica la detrazione dall’imposta dovuta pari a 200 euro;
- 10,6 per mille per tutti gli altri immobili.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito ufficiale di Roma Capitale .
Modalità di pagamento e codici tributo
L’acconto IMU può essere versato attraverso il modello F 24 utilizzando i seguenti codici:
- Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale);
- Per i terreni 3914 (Codice Roma Capitale);
- Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale);
- Immobili Categoria D 3930 (Codice Roma Capitale) 3925 (Stato)
- Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale).
La ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune rimane - esclusivamente - per gli immobili accatastati nella categoria D, per i quali il moltiplicatore utile al calcolo del valore del fabbricato è 65 ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D5 per i quali il moltiplicatore è 80. La quota da versare allo stato è pari al 7,6 per mille e quella da versare a Roma Capitale è pari al 3 per mille.
L’IMU potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale.
TARI - è la nuova tassa sui rifiuti, che sostituisce la TARES: si deve applicare quindi a tutti gli immobili che producono rifiuti urbani, mentre sono escluse le superfici che producono rifiuti speciali e le aree scoperte pertinenziali. La Tari si compone di una quota fissa, che copre i costi fissi del servizio, e una variabile, che dipende dalla fruizione del servizio da parte del cittadino. Come si paga? Attraverso i bollettini AMA in corso di recapito al domicilio dell’utenza.
TASI – E’ una nuova tassa (Tassa sui Servizi Indivisibili ) che copre i servizi comunali indivisibili rivolti alla collettività (illuminazione, manutenzione strade...) con una quota anche a carico dei locatari. Infatti, la grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi. Tasi Roma: aliquote e detrazioni 2014
Le aliquote per la Tasi a Roma sono state decise ma non pubblicate entro il termine massimo fissato il 23 maggio complice, probabilmente, la campagna elettorale per le europee. A Roma quindi la Tasi prima casa si pagherà a dicembre mentre sulla seconda a settembre o ottobre. L’aliquota Tasi Roma 2014 sulla prima casa è stata fissata al 2,5 per mille aliquota Tasi prima casa. Non ancora definite del tutto le detrazioni da applicare all’imposta anche se gli sgravi dovrebbero riguardare soprattutto i proprietari meno abbienti. L'aliquota TASI 2014 a Roma per la seconda casa e altri tipi di immobile, se confermata dalla Giunta, è pari a 11,4 per mille. A tale aliquota, si arriva partendo dall'aliquota IMU Roma pari al 10,6 per mille + 0,8 per mille di maggiorazione TASI.

Antonio Barcella
www.collianiene.org
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