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A 30 all’ora sulle strade di Colli Aniene – Il Campidoglio annuncia i progetti per le isole ambientali

6 febbraio 2024 - Isole ambientali, incroci pericolosi e zone trenta. Il Campidoglio accelera l’attuazione dei progetti per la sicurezza urbana. A Roma nel 2023 si sono verificati 192 morti sulle strade e questo trend sembra continuare nel 2024. L’idea, coerente con il PUMS, è quella che in 10 anni permetterà di avere una città per il 70 % con limiti a 30 chilometri orari. Il progetto non si limiterà a mettere un banale cartello con il limite di velocità, ma verranno riqualificate intere aree, eliminando le barriere architettoniche, ripensando gli spazi e alzando gli attraversamenti pedonali. Sono già sei le isole ambientali realizzate in città e altre ventisette sono in fase di progettazione (compreso il quartiere di Colli Aniene). L’ultima approntata è quella di Casal Monastero che ha portato sostanzialmente alla creazione di un’ampia zona adibita a verde e al passaggio pedonale. I veicoli sono così costretti a transitare riducendo la velocità soprattutto a tutela degli alunni della vicina scuola. Contestualmente sono state abbattute le barriere architettoniche mentre i marciapiedi sono stati allargati per restringere le carreggiate. L’iniziativa è un esempio di come si può migliorare la sicurezza stradale ma anche il rapporto di tutti noi con lo spazio dove viviamo. Un progetto condivisibile con l’unica perplessità sulla durata della realizzazione. Francamente dieci anni ci sembrano un po’ troppi perché nel frattempo altre due migliaia di persone circa moriranno sulle strade della capitale sacrificandole al “Dio Automobile” o agli adoratori della velocità eccessiva.

ISOLE AMBIENTALI - Le maglie della "rete principale urbana" (Autostrade, Strade Urbane di Scorrimento, Strade Urbane di Quartiere – A, D, E - secondo il C.d.S e sottotipi di strade racchiudono nel loro interno zone denominate "isole ambientali", composte esclusivamente da strade locali; in queste zone gli interventi sono finalizzati, essenzialmente, al recupero della vivibilità degli spazi urbani. Dette strade locali vengono organizzate in modo tale da rendere pienamente vivibile l’isola medesima da parte del traffico pedonale e ciclistico, ossia da rendere compatibile la commistione tra traffico motorizzato e non. Ciò si ottiene, da un lato, minimizzando l’intensità del traffico motorizzato, ossia escludendo dall’isola il rispettivo traffico di attraversamento e, dall’altro lato, riducendo a livelli bassi, ma accettabili, la velocità del rimanente traffico motorizzato, ossia del traffico in arrivo o in partenza dall’isola medesima, tenuta presente la pratica inesistenza del traffico interno motorizzato, a causa delle modeste dimensioni lineari dell’isola (in genere 300-500 m), che consentono accettabili percorrenze interne esclusivamente pedonali.
In generale il presente RV prevede per le isole ambientali la loro organizzazione in:
1. “Zone 30” (ossia con limitazione delle velocità veicolari a 30 km/h) preferibilmente con sensi unici di tipo contrapposto (atti a deviare i movimenti di transito diametrale delle isole medesime sulla viabilità principale perimetrale). Al fine di evidenziare il regime di velocità veicolare ridotta nelle isole ambientali, risulta opportuno che siano ristrette, nella loro larghezza, le relative carreggiate di ingresso (porte di accesso), ampliando i rispettivi marciapiedi frontisti (specialmente per la quota parte a copertura delle relative file di veicoli in sosta latistanti) con notevoli vantaggi anche per i pedoni (i cui attraversamenti paralleli alla viabilità principale vengono a ridursi nella loro lunghezza), tenuta comunque presente la necessità di non intralciare la fluidità veicolare di detta viabilità principale.;
2. Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (ZTPP), soggette alla tariffazione della sosta, alla precedenza per i pedoni negli attraversamenti delle carreggiate stradali, ovunque eseguiti, (fermo restando comunque l’obbligo per i pedoni di attraversamento ortogonale agli assi stradali), alla limitazione delle velocità veicolari a 30 km/h, ad uno schema di circolazione tale da impedire l’attraversamento veicolare della zona;
3. Zone a Traffico Limitato (ZTL), con accessibilità consentita ai soli veicoli “autorizzati” e sosta consentita ai medesimi su aree private o pubbliche, con quest’ultime purché ricadenti nella “stanza o settore” di appartenenza dell’autorizzato.

 

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